Rapporto di sintesi concernente una missione dell’Ufficio Alimentare e Veterinario (OAV) effettuata in Italia dal 7 al 11 luglio 2003 al fine di valutare i controlli fitosanitari sulle importazioni.
NB. Il testo riportato è la traduzione di una parte del rapporto di missione originale (n° rif. DG(SANCO)/9207/2003). Destinato ad essere consultato dai visitatori del sito, non ha tuttavia alcun valore ufficiale. In ogni caso si consiglia di rapportarsi al testo integrale del rapporto di missione originale.
Conclusioni:
1.1. Organizzazione del servizio fitosanitario
Le responsabilità sono chiaramente divise tra il servizio fitosanitario centrale e i 21 servizi fitosanitari regionali e provinciali. Le responsabilità operative sono state delegate alle regioni; il servizio fitosanitario centrale svolge i compiti di autorità centrale unica ed è responsabile del coordinamento del lavoro dei servizi regionali. E’ risultato evidente che, per il servizio centrale, la raccolta e l’elaborazione dei dati sono rese più complicate dall’assenza di una base dati nazionale o un sistema di gestione dati armonizzato, così come, verosimilmente, parzialmente a causa della delega delle responsabilità ai i 21 servizi fitosanitari regionali e provinciali.
Le dotazioni e la ripartizione del personale in ciascuna regione sono determinate dai servizi regionali. Di fatto, potrebbe essere difficile per il servizio fitosanitario centrale rimediare a carenze di organico specifiche.
Gli ispettori che l’equipe della missione ha incontrato sono tutti risultati ben formati e competenti.
1.2. Cooperazione all’interno del servizio fitosanitario, con altre amministrazione e gli spedizionieri
Dei contatti cono mantenuti a livello regionale e locale tra i servizi regionali e provinciali, le dogane, spedizionieri e gli importatori, questo contribuisce a garantire un buon livello di controlli sui materiali importati. Tuttavia, il servizio doganale non ha sempre avuto accesso a tutte le informazioni necessarie, e il livello di comunicazione e di coordinamento tra le amministrazioni deve essere migliorato, specialmente a livello nazionale, al fine di garantire che controlli sulle importazioni non siano compromessi e possano essere svolti in maniera efficace.
1.3. Registrazione degli importatori
I Servizi fitosanitari regionali registrano gli importatori di vegetali e di materiale vegetale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 8, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. Le agenzie di spedizione non sono registrate.
1.4. Procedure d’importazione
I servizi fitosanitari regionali effettuano delle verifiche documentali, di identità e fitosanitarie su tutti i lotti vegetali, prodotti vegetali e altri materiali elencati negli allegati V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. Questi controlli si effettuano negli stessi punti e contemporaneamente ad altre procedure amministrative concernenti le importazioni, comprese le formalità doganali, conformemente alle disposizioni dell’art. 13, par. 8, commi 3 e 4 della direttiva in questione. Un certificato di importazione fitosanitario è rilasciato a conclusione dei controlli, questo documento è richiesto ai fini doganali o per l’utilizzo di procedure di transito comunitario.
Questo sistema dimostra che l’Italia può mantenere un buon livello dei controlli sui materiali e che,per molti aspetti, soddisfa già certe esigenze dell’art. 1 paragrafo 8, della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, che entrerà in vigore il primo gennaio 2005, per quello che concerne i controlli dei lotti, prima di autorizzare le procedure di transito o il trasporto verso i luoghi di destinazione. Tuttavia, l’efficacia di questo sistema dipende dalla misura in cui le dogane hanno accesso alle informazioni necessarie per identificare le spedizioni regolamentate, particolarmente per il fatto che il sistema informatico doganale non permette l’identificazione automatica di tali spedizioni.
Salvo a Genova, i cerficati fitosanitari originali non sono sistematicamente timbrati dall’ufficio doganale di entrata, che è un obbligo enunciato nell’art. 12, par. 3 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio. L’importanza di questa constatazione può essere mitigata dal fatto che il certificato fitosanitario originale è sempre conservato sotto la responsabilità del servizio dei passaporti fitosanitari insieme ad una copia del certificato fitosanitario allegato per l’importazione, che contiene più informazioni di quelle previste all’art. 12 paragrafo 3.
Nessun diritto è percepito per i controlli sulle importazioni ne per le analisi dei campioni.
1.5. Attrezzature nei posti di ispezione
Le dotazioni amministrative, e le informazioni tecniche erano adeguate nei posti di ispezione visitati, ad eccezione, come indicato di seguito, delle direttive di ispezione nazionali scritte e aggiornate.
Tre dei quattro punti di importazione visitati nel corso della missione dispongono di attrezzature adeguate per l’ispezione e il campionamento dei vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti importati. Tuttavia, le attrezzature e le strumentazioni del Porto marittimo di Gioia Tauro non possono essere considerate accettabili. Questo porto, è il più grande d’Italia, ma nello stesso tempo l’esigenza di base concernente la disponibilità di una “zona appropriata per le ispezioni”, come previsto al punto 3.b dell’allegato alla direttiva 98/22/CE della commissione, non è rispettato. L’assenza di zone attrezzate in cui i containers possono essere scaricati in condizioni appropriate fa si che è praticamente impossibile effettuare dei controlli fitosanitari minuziosi così come prescritto dall’art. 13 della direttiva 2000/29CE del Consiglio.
L’Italia pratica una politica generale consistente nel non autorizzare trattamenti dei lotti infestati, questi sono distrutti o sono respinti alla frontiera. Le attrezzature per lo stoccaggio adeguato (quarantena) e la distruzione dei lotti sono state giudicate accettabili, salvo a Genova dove il servizio fitosanitario regionale ha accesso a unicamente delle attrezzature di distruzione limitate.
Le procedure in materia di controlli dei materiali regolamentati che sono oggetto di trasbordo non è armonizzata tra i differenti punti di entrata.
Gli ispettori che l’equipe della missione la incontrato erano formati e competenti.
1.6. Controlli nei punti di entrata
I controlli fitosanitari, almeno quelli effettuati nei posti di ispezione visitati, sono generalmente realizzati con un intensità minima. L’intensità di ogni ispezione è determinata dagli ispettori del Servizio Fitosanitario Regionale, che, ad eccezione di quello del Lazio, non dispongono di indicazioni né di informazioni specifiche in materia. L’assenza di direttive nazionali appropriate può significare che l’intensità dei controlli fitosanitari non è armonizzato in Italia e che la variabilità dell’intensità dei controlli dipende maggiormenteda fattori locali quali la disponibilità di personale. La direttiva 98/22/CE della Commissione fissa delle condizioni minime che i controlli fitosanitari effettuati nella Comunità debbono soddisfare.
Fra queste figura, al punto 18°) dell’allegato, la disponibilità di “direttive di ispezione nazionali scritte e aggiornate.
La legislazione comunitaria non stabilisce l’intensità dei campionamenti, anche se l’articolo 13(1)(a) della direttiva 2000/29/CE del consiglio dispone che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci compreso l'imballaggio elencati nell’allegato V, parte B, devono essere “minuziosamente esaminati in maniera ufficiale, totalmente o su campione rappresentativo. Il vaedemecum dell’UE utilizza dei metodi statistici standard per determinare l’entità del campione rappresentativo della partita. Ridurre le intensità al di sotto di tale livello significa ridurre la probabilità di scoprire degli organismi nocivi nei lotti. I controlli a cui hanno assistito i membri dell’equipe della missione sono stati effettuati a bassa intensità, spesso inferiore a quelli suggeriti dal vadememecum sopramenzionato, il che significa, secondo l’equipe della missione, che i Servizi fitosanitari regionali non esaminano sempre campioni rappresentativi, contrariamente a quello che è prescritto. Inoltre, gli ispettori non hanno sempre accesso all’intera partita e, di conseguenza, non possono esaminare i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci nella loro totalità o assicurarsi che il campione che hanno prelevato sia veramente rappresentativo dell’insieme del lotto.
Il fatto che un campione rappresentativo non è sempre esaminato può ugualmente significare che, in questi casi, i controlli potrebbero essere considerati come controlli di identità e non come controlli fitosanitari minuziosi come indicato della direttiva.
Mentre i materiali di imballaggio in legno sono regolarmente controllati nei due aeroporti visitati,l’intensità dei controlli sulle importazioni dei materiali di imballaggio in legno nei due porti marittimi visitati è estremamente bassa, malgrado il fatto che quantità considerevoli di questo tipo di materiale passino nei porti marittimi.
1.7. Controlli in altri luoghi
L’Italia esige che tutti i materiali regolamentati siano oggetto di controlli documentali, di identità e fitosanitari completi nei luoghi si sbarco. Nessun movimento sul territorio in virtù della procedura di transito comunitario è permesso se questi controlli non sono effettuati.
1.8. Deroghe a fini personali, non industriali, e no commerciali
Benché siano possibili deroghe per l’importazione di piccole quantità di vegetali, prodotti vegetali o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal proprietario o il destinatario a fini non industriali e non commerciali, conformemente all’articolo 13(4) terzo comma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, le quantità che possono essere importate non sono state fissate anche se, in generale, i Servizi fitosanitari regionali negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino applichino un limite di 2 kg di frutta. Nessun materiale informativo è stato realizzato.
1.9. Notificazioni di intercettazioni
Le notificazioni di intercettazioni italiane non sono generalmente trasmesse alla Commissione e agli altri Stati Membri nei termini fissati all’articolo 2 della direttiva 93/3/CE della Commissione.
1.10. Veduta di insieme
L’Italia applica un sistema globale di controlli fitosanitari sulle importazioni, in cooperazione con i servizi doganali. L’utilizzo di certificati fitosanitari di importazione per tutti i lotti regolamentati garantisce che i servizi fitosanitari possano effettuare un controllo stretto sulle importazioni. I di controlli fitosanitari sono effettuati ad una intensità minima; l’intensità attuale dei campionamenti non è armonizzata e può essere limitata dall’assenza di direttive e informazioni specifiche oltre che da condizioni locali.
Nel conteso della missione, si è potuto osservare che l’interpretazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio varia da uno Sato membro all’alro; questo è apparso chiaramente nel corso delle discussioni che hanno avuto luogo durante la preparazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio. Questa direttiva produce importanti modifiche a questi articoli, che dovranno chiarire e armonizzare i controlli sulle importazioni negli Statii membri.
Raccomandazioni
E’ raccomandato alle autorità italiane competenti:
1 di assicurare il rispetto almeno delle condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella comunità siano disponibili nei posti di ispezione, compreso l’accesso alle installazioni per la distruzione e le direttive d’ispezione nazionali scritte e aggiornate, conformemente alle disposizioni della direttiva 98/22/CE della Commissione;
2 di assicurare che gli ispettori abbiano accesso all’interezza delle partite e dispongano di risorse adeguate (compreso il personale) e altre attrezzature al fine di effettuare dei controlli minuziosi sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencate nell’allegato V parte B, della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, sull’intera partita o almeno su uno o più campioni rappresentativi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13(1) della direttiva in questione. Nel caso del porto marittimo di Gioia Tauro, questo deve includere le attrezzature e gli strumenti necessari per fornire agli ispettori un accesso adeguato alle partite nei containers in modo che possano effettuare i controlli minuziosi sopramenzionati;
3 di assicurare che le notificazioni di intercettazione siano trasmesse alla commissione e agli altri stati membri secondo quanto previsto dall’art. 2 della direttiva 94/3/CE della commissione, cioè “al più tardi del secondo giorno lavorativo che segue alla data in cui l’intercettazione è stata effettuata e preferibilmente ancora più rapidamente nel caso di un respingimento;
4 di vigilare sistematicamente che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di rispedizione presentati al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano muniti di un timbro di entrata del servizio competente che indichi almeno il nome di tale servizio e la data di entrata conformemente alle disposizioni dell’art. 12(3) della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
5 di aumentare il numero dei controlli effettuati sulle merci che si suppone contengano o si sa che contengono materiale di imballaggio in legno non conforme alle disposizioni della decisione 2001/219/CE della Commissione.
E’ consigliato alle autorità competenti italiane di prevedere:
6 di armonizzare e di chiarire la politica e l’approccio adottato in materia di controlli effettuati sui lotti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencate dell’allegato v, parte b della direttiva 2000/29/CE del consiglio, in corso di modifica;
7 di pubblicare materiale informativo sulle concessioni ai viaggiatori e di effettuare controlli sui passeggeri al fine di verificare la conformità con le disposizioni in vigore;
8 di aumentare il livello di cooperazione e di comunicazione con le autorità doganali, a livello nazionale o centrale;
9 di costituire una banca dati nazionale o un sistema armonizzato di registrazione dei dati al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra i servizi regionali e il servizio centrale.
10 l’Italia è invitata a inoltrare un rapporto alla commissione, nei due mesi successivi alla ricezione del rapporto finale, sulle misure prese e/o previste relativamente alle raccomandazioni. per le misure previste, occorre indicare una scadenza di messa in opera.
Addendum
Al momento in cui il rapporto è stato portato a termine le autorità italiane non hanno ancora inviato alcun commento concernente le raccomandazioni contenute nella bozza di rapporto.
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