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25/2/2004
Corpo forestale: la Regione non può attribuire qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
- by la redazione @ 20:09:01
La Corte Costituzionale, con la sentenza 21 ottobre 2003 n. 313, dichiarando parzialmente illegittima la L.R. lombarda 12 gennaio 2002 n. 2, che istituiva il Corpo forestale regionale ha stabilito che la legge regionale non può attribuire la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale del Corpo in quanto la competenza legislativa in materia è oggetto di riserva a favore dello Stato.
Secondo la Corte non giova il rilievo, avanzato dalla difesa della Regione, circa l’esistenza di norme statali che riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e oggetto di provvedimenti che lo trasferiscono alle Regioni perché il problema in discussione non è di stabilire chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento.
La Corte ha inoltre bocciato le norme che riguardano la possibilità da parte della Giunta di emanare regolamenti attuativi della legge regionale, funzione che invece l' attuale Statuto affida al Consiglio regionale.
Altri rilievi di legittimità costituzionale non sono stati invece accolti. Tra di essi quello relativo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) e lettera q) (profilassi internazionale) secondo la Corte è stato formulato in maniera troppo generica.
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